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CONSIGLI UTILI IN CASO DI SINISTRO STRADALE:

PREMESSA AI CONSIGLI

Esempi di responsabilità in caso di incidente disciplinati dal Decreto N. 254 del 18 luglio 2006, si applicano di norma i seguenti principi:


CASO 1: Se due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100%;


CASO 2: Se due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100%;


CASO 3: Se due veicoli vengono in contatto senza cambiare fila la responsabilità è concorsuale al 50%;


CASO 4: Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100%;


CASO 5: Se due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata e si scontrano frontalmente si presume una responsabilità concorsuale al 50%;


CASO 6: Se è uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a carico di quest'ultimo;


CASO 7: Se due veicoli provengono da due strade differenti e le cui direzioni si intesecano o si congiungono la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici;


CASO 8: Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile;


CASO 9: Se uno dei due veicoli circola in retromarcia è normalmente responsabile.



CONSIGLI:


1) In caso di incidente stradale raccogli tutti i dati utili sull'incidente per accertare la dinamica e avviare la pratica di risarcimento senza intoppi.


2) In caso di incidente tra due veicoli, se pensi di aver ragione, anche solo in parte, devi chiedere il rimborso del danno tramite la tua compagnia anzicchè a quella del veicolo che ti ha danneggiato.


3) Per far si che tutto diventi più facile compili il modulo blù  (la contestazione amichevole di incidente), fai attenzione ad inserire tutti i dati richiesti, in particolare rispondi correttamente al punto 12 (circostanza dell'incidente) e indichi sempre il punto d'urto al punto 10 per entrambi i veicoli: 


4) Se sei d'accordo con la controparte su come è avvenuto l'incidente, entrambi i due guidatori, firmate il modulo blù nello spazio bianco al punto 15: il risarcimento sarà più facile.


5) Ricordati che è sempre obbligatorio denunciare il sinistro alla propria compagnia utilizzando il modulo blù a cui devi allegare prove documentali a tuo favore. 


6) Se non c'è contestazione amichevole di incidente e ritieni di aver ragione devi presentare ugualmente la richiesta di risarcimento danni al tuo assicuratore.


7) La denuncia di sinistro o la richiesta di risarcimento dei danni puoi consegnarla al tuo assicuratore a mano oppure inviata a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest'ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).


8) La procedura del risarcimento diretto (tramite il tuo assicuratore)  è utilizzabile se, oltre alle  cose trasportate ed al veicolo, hanno riportato danni fisici le persone che viaggiono a bordo del veicolo; si deve trattare di  lesioni non gravi, cioè danni alla persona con invalidità non superiore al 9%.


9) Se nasce il contezioso sul sinistro esiste un sistema semplice e rapido per provare a risolverlo senza ricorrere necessariamente al giudice:  la conciliazione paritetica


- Trattasi di un accordo ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni di consumatori e le Imprese di assicurazione per ridurre il contenzioso RC auto.


- Puoi trattare le controversie riguardante i sinistri non superiori a € 15.000,00.


- Puoi attivare la conciliazione paritetica se:                                                                                                                                 


a) Hai presentato richiesta del danno all' impresa assicuratrice e non hai avuto risposta, oppure


b) Hai ricevuto diniego di offerta, oppure


c) Hai accettato a titolo di acconto l'offerta: 



* Per attivarla correttamente puoi avvalerti della nostra consulenza, contatta il 0835-1978189, oppure invia una e-mail a: info@agpconsulenze.it 


 

10) Se vi è inosservanza nell'evasione della pratica da parte dell' Impresa di assicurazione e di riassicurazione puoi presentare reclamo:


a) In prima battuta all'Ufficio Reclami dell'Impresa Assicuratrice, se non risponde


b) ci si rivolge all'IVASS (Organismo di controllo)


Per qualsiasi necessità, in qualsiasi circostanza non esitare a contattarci


AGP CONSULENZE SRL aiuta a tutelare i diritti del danneggiato fino alla definizione della pratica anche quando sei stato danneggiato da un veicolo non coperto da assicurazione o non identificato, in tale ipotesi verifichiamo la possibilità di accesso al Fondo Vittime della Strada.


Si accede quando:


a) Il danno è stato arrecato da un veicolo durante la circolazione non identificato (per soli danni alle persone)


b) Il danno è stato arrecato da un veicolo non assicurato (per danni alle persone e alle cose, ma per quest'ultimo caso con franchigia di € 500,00).


c) Il danno è stato arrecato da un veicolo assicurato con una compagnia posta in liquidazione coatta (cioè fallita, quindi non più in grado di risarcire danni).


d) Il danno è stato arrecato da un veicolo messo in circolazione contro la volontà del proprietario (ad esempio rubato)


AGP CONSULENZE SRL assiste il danneggiato fino a chiusura della pratica. Grazie alla professionalità ed esperienza del suo Staff garantisce un servizio completo fino a conseguire, in breve tempo, il giusto risarcimento. Affidarsi a noi significa stare più sicuro.

ASSICURAZIONE GRANDINE 2021

CAMPAGNA ASSICURATIVA GRANDINE E ALTRI EVENTI 2021 - LE NUOVE REGOLE.


Il piano di sviluppo Rurale Nazionale viene regolamentato dal Sistema Assicurativo Agevolato, dando così continuità ad un sistema già operativo nella protezione dei rischi delle Imprese Agricole, che negli ultimi anni passati era prima gestito dal Fondo di solidarietà e poi con l'avvento della "Health Check" anche con risorse Europee.


Essendo la contribuzione a favore degli interventi assicurativi e dei fondi di mutualizzazione pagata con risorse Europee provenienti dal II° Pilastro (Fondi strutturali) vi è la necessità di un bando di gara, della presentazione da parte delle imprese di una domanda di sostegno e di pagamento, eccetera.


Le condizioni e gli obblighi principali previste dal "Sistema assicurativo agevolato per l'anno 2016 prevedono che gli Intermediari assicurativi, su tutto il territorio Nazionale, sono attivabili con una contribuzione massima del 65% da calcolare sul premio assicurativo, nella fattispecie sullo specifico parametro determinato da ISMEA.


I beneficiari del contributo pubblico devono:


1) Essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile ed iscritti nel Registro delle imprese;


2) Qualificarsi come "Agricoltori attivi";


3) Essere titolari di "fascicolo aziendale" contenente il piano di coltivazione.


 

La contribuzione è prevista sia su polizze individuali che su certificati di polizza collettiva sottoscritta da un consorzio di difesa in nome e per conto dei propri associati. Il contratto assicurativo (polizza individuale o certificato per la forma collettiva) deve essere basato sul piano Assicurativo Individuale (PAI), generato automaticamente dal sistema di gestione dei rischi (SRG) del MIPAAF, e contenente i dati aggiornati del piano culturale dell'imprenditore agricolo, così come delineato nel fascicolo aziendale, tale piano assicurativo deve costituire un allegato alla polizza o al certificato di polizza.


Le polizze / certificati asicurativi devono essere sottoscritte in data successiva alla presentazione del PAI. E' obbligatorio, quindi, per l'impresa che si vuole assicurare predisporre in primis il PAI presso il CAA per poi passare all'Agenzia / Broker di assicurazione per la stipula della polizza individuale o del certificato di polizza collettiva con un Consorzio di Difesa.


Il PAI, oltre che essere strumento propedeutico alla definizione del contratto assicurativo, deve esere allegato alla polizza individuale o al certificato di polizza collettiva e funge da "manifestazione d'interesse", ma anche da "domanda di sostegno" alla "sottomisura assicurazione di raccolto".


 


Nel contratto assicurativo devono essere riportati il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia, la data di entrata in copertura e la data di fine copertura. Inoltre, gli appezzamenti delle singole colture devono essere individuati catastalmente e trovare rispondenza con il piano culturale del fascicolo aziendale. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione che superino il 30% (soglia minima) della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del Regolamento (UE) N. 1305/2013. Per ogni prodotto il contratto assicurativo deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione di quel prodotto ottenibile in un determinato comune. Le quantità assicurabili non devono essere superiori alla produzione ottenuta negli ultimi 3 anni, ovvero negli ultimi 5 anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa (resa media).


Piano assicurativo agricolo 2016


Il 17 dicembre 2015 la Conferenza Stato Regioni, ha approvato il Piano assicurativo Agricolo 2016. Il Ministero ha voluto mantenere la struttura del Piano dell'anno precedente, benchè sia stata lasciata ancora aperta una possibilità di rivisitazione di alcuni punti. In merito al PAN 2016 è importante evidenziare alcune delle disposizioni, molte delle quali, già presenti nella passata campagna.


Vengono confermati rispetto al 2015 gli eventi ammissibili all'assicurazione agevolata nelle suddivisioni già previste (Allegat 1, punto 1.2):


A) Avversità catastrofali: alluvione, siccità, gelo e brina


B) Avversità di frequenza: eccesso neve, eccesso pioggia, grandine e venti forti


C) Avversità accessorie: colpo di sole e vento caldo, sbalzi termici


 * "La polizza All Risks" comprende tutti i 9 rischi


Tempi 2016 entro i quali devono essere sottoscritte le polizze / certificati assicurativi ai fini dell'ammissibilità ai contributi, sono:


- 30aprile per le culture a ciclo autunno primaverile e le culture permanenti


- 31 maggio per le culture primaverile


- 15 luglio per le culture a ciclo estivo, di secondo raccolto e trapiantate


- 31 ottobre per le culture a ciclo autunno invernale e vivaistiche


INTERMEDIARIO ASSICURATIVO:


AGP CONSULENZE S. R. L. opera in plurimandato con molte Compagnie sia attraverso il Canale Agenti che Società di Brokeraggio, offre i migliori tassi, inoltre, garantisce qualificata assistenza in caso di evento; l'assistenza completa in fase assuntiva, gestionale, particolare attenzione riserva alla gestione dei sinistri.


CHIAMA AL 0835 1978189, MANDA  UNA E-MAIL A:  info@agpconsulenze.it OPPURE MANDA UN FAX AL 0835 1978240   POTRAI RICEVE  INFORMAZIONI  DETTAGLIATE  O PER  FISSARE  UN APPUNTAMENTO PRESSO LA TUA AZIENDA.


Puoi anche chiamare il 338 1880550 ( risponde Giovanni Agresti), senza impegno,  insieme potrai esaminare le specifiche esigenze assicurative della Tua azienda, pianificare in tempo utile le soluzioni più opportune per assicurare al meglio i Tuoi prodotti. 

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